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Esposto-denuncia

 

Il sottoscritto (nome e cognome), nato a (luogo di nascita), il (data di nascita), residente in (luogo di residenza), espone e denuncia quanto segue a ciascun organo in indirizzo per l’adozione dei provvedimenti, amministrativi e disciplinari, conseguenti.

            In data _____________ mi recavo presso la Farmacia sita in (indicare nel dettaglio il Comune ove si trova la Farmacia, la via ed il numero civico) il cui titolare è il dott. ___________ ed ivi facevo richiesta del (specificare con attenzione il farmaco o la specialità medicinale richiesta) per il quale esibivo e presentavo la prescritta ricetta medica a firma del dott.__________ (indicare il nome del medico che ha prescritto il farmaco e sottoscritto la ricetta) che in copia allego alla presente denuncia.
Il dott. __________ (specificare se titolare della Farmacia) mi rispondeva che non era sua intenzione consegnarmi il farmaco richiesto in quanto a suo avviso farmaco avente uno scopo chiaramente immorale e comunque contrario ai suoi principi etici e religiosi (il tipo di risposta è meramente esemplificativo e fa riferimento all’invito rivolto dal Papa ai farmacisti cattolici in data 29 ottobre 2007, ma occorre specificare in modo veritiero ed esatto il tipo di risposta fornita dal farmacista).
Il comportamento del farmacista, penalmente rilevante in ragione del disposto di cui all’art. 328, comma 1, c.p. (Rifiuto d’atti d’ufficio), è contrario all’art. 38 del R.D. del 30 settembre 1938, n. 1702, il quale, nel testo vigente, precisa che: “I farmacisti non possono rifiutarsi di vendere le specialità medicinali di cui siano provvisti e di spedire ricette firmate da un medico per medicinali esistenti nella farmacia. I farmacisti richiesti di specialità medicinali nazionali, di cui non siano provvisti, sono tenuti a procurarle nel più breve tempo possibile, purché il richiedente anticipi l'ammontare delle spese di porto.”.
Si evidenzia che la violazione del sopra citato art. 38 del R.D. n. 1702/1938 è punita - per il rinvio compiuto dall’art. 64 del medesimo testo normativo - dall’art. 358 del Testo Unico delle leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il quale prevede, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa da Euro 1549,00 a Euro 9.296,00.
Il predetto comportamento, inoltre, integra una chiara infrazione al Codice Deontologico dei farmacisti il quale all’art. 37, commi 5 e 6, precisa che: E' sanzionabile qualsiasi violazione di norme di leggi o regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione di farmacista e il servizio farmaceutico (....)” e “qualsiasi abuso o mancanza nell'esercizio della professione e comunque qualsiasi comportamento che abbia causato o possa causare un disservizio o un danno alla salute del cittadino.”

Luogo e data
Firma dell’esponente

NB Si precisa che il presente modello non contempla ipotesi più complesse in cui l’esponente abbia subito danni alla salute, civilmente e/o penalmente rilevanti, e per i quali è opportuno rivolgersi ad un legale.